La Cassazione, con sentenza n. 4677 del 25 febbraio 2011, ha stabilito che ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola.
Si tratta di una sentenza molto negativa per i diritti degli invalidi, che rischia di produrre gravi conseguenze per i titolari di queste provvidenze, in contrasto peraltro con precedenti sentenze.